Statuto della Federazione Siciliana Tiro Sportivo
Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituita
un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile, denominata “Federazione Siciliana Tiro Sportivo”.
Articolo 2 - Scopo
1. La Federazione è apolitica e non ha
scopo di lucro. Durante la vita della Federazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento
ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni
sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive connesse alla disciplina del tiro sportivo, intesa come mezzo
di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tiro sportivo. Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione potrà, tra l'altro,
svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti
ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina, nonché
promuovere o sostenere la costruzione o l’abilitazione di nuove strutture. La
Federazione potrà inoltre promuovere lo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
del tiro sportivo. Nella propria sede, nelle proprie sezioni e all’interno
delle strutture gestite la Federazione potrà svolgere attività ricreativa in
favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. La
Federazione si impegna a tesserare alle federazioni sportive nazionali di
riferimento, a cui si dovesse affiliare, tutti coloro che si dedicheranno a
un’attività sportiva agonistica da svolgersi sotto l’egida di tali Federazioni
nazionali.
3. La Federazione è caratterizzata
dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà
del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4. La Federazione si impegna a
conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti
e ai regolamenti della Federazioni nazionali o internazionali a cui dovesse
affiliarsi, limitatamente alle attività a tale affiliazione connesse, e
s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi
competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni
che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti alla specifica attività sportiva oggetto di
affiliazione.
5. La Federazione s’impegna a garantire
lo svolgimento delle necessarie assemblee dei propri atleti tesserati e
tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle
assemblee delle Federazioni a cui si dovesse affiliare.
Articolo 3 - Durata
La durata della Federazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera di specifica assemblea straordinaria degli associati, intrapresa a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
Possono far parte della Federazione
in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia
ricreative che sportive svolte dalla Federazione, che ne facciano richiesta e
che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai
fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità,
del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono affiliarsi alla
Federazione tutte le Associazioni sportive o ricreative il cui fine sociale è
compatibile o assimilabile a quello della Federazione. Le Associazioni
affiliate si impegnano a tesserare alla Federazione tutti i propri soci che
praticano il tiro sportivo. La Federazione può concordare contributi
complessivi forfetari per l’adesione di tutti i soci delle Associazioni
affiliate, che facciano riferimento al numero dei tesserati da associare e alle
attività svolte.
1. Tutti coloro i quali intendono far
parte della Federazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e
versare la quota associativa per l’anno in corso. L’aspirante socio potrà
essere temporaneamente ammesso alle attività associative dal presidente o dal
vicepresidente, senza pregiudizio per la valutazione definitiva della sua
ammissione da parte del consiglio direttivo.
2. La validità della qualità di socio
efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione
è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio
direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di rigetto della
domanda, all’aspirante socio verrà restituita la quota associativa versata.
3. In caso di domanda di ammissione a
socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Federazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere
trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci ordinari maggiorenni
godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali e dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio ordinario maggiorenne che
abbia un’anzianità associativa di almeno due anni è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della Federazione, nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a
frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Tale qualifica dà
inoltre diritto a frequentare strutture o impianti sportivi eventualmente
gestiti dalla Federazione o dalle Associazioni affiliate, secondo specifico
regolamento approvato dall’assemblea generale.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1.
I soci
cessano di appartenere alla Federazione nei seguenti casi:
a)
dimissione
volontaria;
b)
morosità
protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa;
c)
radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori della Federazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio o alla pratica generale del tiro sportivo;
d)
scioglimento
della Federazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2.
Il
provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) deve essere
ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3.
L'associato
radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a)
l'assemblea generale dei soci;
b)
il presidente;
c)
il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il
massimo organo deliberativo della Federazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati, e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo, da almeno la metà
più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative
all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione
dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno
dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata
presso la sede della Federazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
migliore partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal
presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da
una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e,
se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine
alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i
soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è
necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le
discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere
apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se
nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Di tutte le deliberazioni
dell’assemblea viene data pubblicità, nonché dei bilanci e rendiconti,
attraverso affissioni nella sede sociale o comunicazioni personali ai soci,
oppure attraverso il sito della Federazione.
Articolo 9 - Diritti di
partecipazione
1. Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie della Federazione i soli soci in regola con
il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea
ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella
sede della Federazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a
cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare
sugli indirizzi e sulle direttive generali della Federazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
della Federazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti
della Federazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria
e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.
8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile
per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea
straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve
essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza
mediante affissione d’avviso nella sede della Federazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera
sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi
ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della
Federazione, scioglimento della Federazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da
3 membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea stessa tra i soci che
abbiano maturato un’anzianità associativa di almeno due anni. Il consiglio
direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con
funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, può
invitare a partecipare alle sue sedute, senza diritto di voto, soci in regola col
pagamento delle quote sociali che non ne facciano parte, o non soci, in qualità
di esperti. Delle dichiarazioni di tali soggetti si dà atto nel verbale della
riunione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il
consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di
parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i
soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni che
abbiano un oggetto sociale assimilabile o compatibile alla Federazione, non
abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano
stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità il voto del presidente è determinante.
4. Il presidente o il vicepresidente di
ciascuna Associazione affiliata alla Federazione ha facoltà di partecipare alle
riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto, se non è membro eletto
del consiglio medesimo.
5. Le deliberazioni del consiglio, per
la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione,
durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che
non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica
di consigliere non eletto, a condizione che egli abbia riportato almeno la metà
delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove
non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si
procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento
del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo
presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà
considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al
verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza
ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino
alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria della Federazione, le funzioni saranno svolte
dal consiglio direttivo decaduto.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del consiglio
direttivo:
a) deliberare sulle domande
di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e
quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee
ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea
straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste
dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige la Federazione e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Federazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il
bilancio annuale della Federazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria della Federazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione
dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del
bilancio stesso.
L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano il I gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Federazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola
compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra la Federazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo il regolamento arbitrale approvato dall’assemblea generale.
Articolo 25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento della Federazione è
deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria
e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione,
di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Federazione deve essere
presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle
deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di
scioglimento della Federazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo
definito dalla legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
del patrimonio della Federazione.
3. La destinazione del patrimonio
residuo potrà essere a favore di altra Federazione o associazione che persegua
finalità simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le
altre norme di legge, in quanto applicabili.