Articolo 1 - Denominazione e sede
È
costituita Caltagirone, in Via
Giuseppe Mazzini n. 23,
un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36
e seguenti del Codice Civile, denominata
“Federazione Siciliana Tiro Sportivo”.
Articolo 2 - Scopo
1.
La
Federazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita della Federazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi
e l’iscrizione al previsto registro delle
associazioni sportive dilettantistiche, ha per
finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alla disciplina del tiro sportivo,
intesa come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma
di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro
tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica del tiro sportivo. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione
potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica della
disciplina, nonché promuovere o sostenere la
costruzione o l’abilitazione di nuove strutture. La
Federazione potrà inoltre promuovere lo svolgimento
di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento nello svolgimento della pratica
del tiro sportivo. Nella propria sede, nelle proprie
sezioni e all’interno delle strutture gestite la
Federazione potrà svolgere attività ricreativa in
favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di
un posto di ristoro. La Federazione si impegna a
tesserare alle federazioni sportive nazionali di
riferimento, a cui si dovesse affiliare, tutti
coloro che si dedicheranno a un’attività sportiva
agonistica da svolgersi sotto l’egida di tali
Federazioni nazionali.
3.
La
Federazione è caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'elettività e gratuità delle
cariche associative e dalle prestazioni fornite
dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio;
essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti
e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività.
4.
La
Federazione si impegna a conformarsi alle norme e
alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli
statuti e ai regolamenti della Federazioni nazionali
o internazionali a cui dovesse affiliarsi,
limitatamente alle attività a tale affiliazione
connesse, e s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari che gli organi competenti
della federazione dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti alla specifica
attività sportiva oggetto di affiliazione.
5.
La
Federazione s’impegna a garantire lo svolgimento
delle necessarie assemblee dei propri atleti
tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle assemblee
delle Federazioni a cui si dovesse affiliare.
Articolo 3 - Durata
La durata della Federazione è
illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera di specifica assemblea straordinaria degli
associati, intrapresa a maggioranza qualificata dei
due terzi dei componenti.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
Possono far parte della Federazione in qualità di
soci le persone fisiche che partecipano alle
attività sociali sia ricreative che sportive svolte
dalla Federazione, che ne facciano richiesta e che
siano dotati di una irreprensibile condotta morale,
civile e sportiva. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di
astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da
qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio della
Federazione e dei suoi organi. Viene espressamente
escluso ogni limite sia temporale che operativo al
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano. Possono affiliarsi alla Federazione tutte
le Associazioni sportive o ricreative il cui fine
sociale è compatibile o assimilabile a quello della
Federazione. Le Associazioni affiliate si impegnano
a tesserare alla Federazione tutti i propri soci che
praticano il tiro sportivo. La Federazione può
concordare contributi complessivi forfetari per
l’adesione di tutti i soci delle Associazioni
affiliate, che facciano riferimento al numero dei
tesserati da associare e alle attività svolte.
1.
Tutti coloro i quali intendono far parte della
Federazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo e versare la quota associativa per
l’anno in corso. L’aspirante socio potrà essere
temporaneamente ammesso alle attività associative
dal presidente o dal vicepresidente, senza
pregiudizio per la valutazione definitiva della sua
ammissione da parte del consiglio direttivo.
2.
La
validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda
di ammissione è subordinata all'accoglimento della
domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il
cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la
cui decisione è ammesso appello all’assemblea
generale. In caso di rigetto della domanda,
all’aspirante socio verrà restituita la quota
associativa versata.
3.
In
caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti della Federazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
4.
La
quota associativa non può essere trasferita a terzi
o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1.
Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali e dell'elettorato attivo. Tale
diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo
il raggiungimento della maggiore età.
2.
Al
socio ordinario maggiorenne che abbia un’anzianità
associativa di almeno due anni è altresì
riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno della Federazione, nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del
successivo art. 13.
3.
La
qualifica di socio dà diritto a frequentare le
iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede
sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito
regolamento. Tale qualifica dà inoltre diritto a
frequentare strutture o impianti sportivi
eventualmente gestiti dalla Federazione o dalle
Associazioni affiliate, secondo specifico
regolamento approvato dall’assemblea generale.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di appartenere alla
Federazione nei seguenti casi:
a)
dimissione volontaria;
b)
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
c)
radiazione deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori della
Federazione, o che, con la sua condotta, costituisce
ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla
pratica generale del tiro sportivo;
d)
scioglimento della Federazione ai sensi
dell’art. 25 del presente statuto.
2.
Il provvedimento di radiazione di cui alla
precedente lettera c) deve essere ratificato
dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale
assemblea, alla quale deve essere convocato il socio
interessato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla
data di svolgimento dell’assemblea.
3.
L'associato radiato non può essere più
ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a)
l'assemblea generale dei soci;
b)
il
presidente;
c)
il
consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1.
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo della Federazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta
l’universalità degli associati, e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà
essere richiesta al consiglio direttivo, da almeno
la metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In
tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla
metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede
della Federazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la migliore partecipazione degli
associati.
4.
Le
assemblee sono presiedute dal presidente del
consiglio direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
5.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario,
due scrutatori. Nella assemblea con funzione
elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti
con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime
cariche.
6.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7.
Il
presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.
Di
ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario
e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo a garantirne la massima
diffusione.
9.
Di
tutte le deliberazioni dell’assemblea viene data
pubblicità, nonché dei bilanci e rendiconti,
attraverso affissioni nella sede sociale o
comunicazioni personali ai soci, oppure attraverso
il sito della Federazione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie della Federazione i soli soci in
regola con il versamento della quota annua e non
soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli
associati maggiorenni.
2.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo
di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1.
La
convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso
nella sede della Federazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati
il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
2.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio
direttivo e convocata dal presidente, almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio
preventivo.
3.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e
sulle direttive generali della Federazione nonché in
merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per
la nomina degli organi direttivi della Federazione e
su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti della Federazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto, e
delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad
un voto.
2.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due
terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
3.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto
l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il
numero degli associati intervenuti e delibera con il
voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del
Codice Civile per deliberare lo scioglimento della
Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
consiglio direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella
sede della Federazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti
materie: approvazione e modificazione dello statuto
sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, designazione e sostituzione degli
organi sociali elettivi qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione della Federazione,
scioglimento della Federazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1.
Il
consiglio direttivo è composto da 3 membri, compreso
il presidente, eletti dall'assemblea stessa tra i
soci che abbiano maturato un’anzianità associativa
di almeno due anni. Il consiglio direttivo nel
proprio ambito nomina il vicepresidente ed il
segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio
direttivo, su proposta del presidente, può invitare
a partecipare alle sue sedute, senza diritto di
voto, soci in regola col pagamento delle quote
sociali che non ne facciano parte, o non soci, in
qualità di esperti. Delle dichiarazioni di tali
soggetti si dà atto nel verbale della riunione.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In
caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in
regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in
altre società e associazioni che abbiano un oggetto
sociale assimilabile o compatibile alla Federazione,
non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi
delle federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
3.
Il
consiglio direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica
e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto
del presidente è determinante.
4.
Il
presidente o il vicepresidente di ciascuna
Associazione affiliata alla Federazione ha facoltà
di partecipare alle riunioni del consiglio
direttivo, senza diritto di voto, se non è membro
eletto del consiglio medesimo.
5.
Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi
ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso
dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del consiglio,
i rimanenti provvederanno alla integrazione del
consiglio con il subentro del primo candidato in
ordine di votazioni alla carica di consigliere non
eletto, a condizione che egli abbia riportato almeno
la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo
consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano
candidati che abbiano tali caratteristiche, il
consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si procederà
alle votazioni per surrogare i mancanti, che
resteranno in carica fino alla scadenza dei
consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente
del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti,
le relative funzioni saranno svolte dal
vicepresidente fino alla nomina del nuovo
presidente, che dovrà aver luogo alla prima
assemblea utile successiva.
3.
Il
consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e
non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento
dovrà essere convocata immediatamente e senza
ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del
nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e
alla gestione dell’amministrazione ordinaria della
Federazione, le funzioni saranno svolte dal
consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione
direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà
dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del
consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo
da sottoporre all'assemblea;
c)
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci
da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di
cui all’art. 8, comma 2;
d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati;
e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci
qualora si dovessero rendere necessari;
f)
attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei
soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige la
Federazione e ne controlla il funzionamento, nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali,
e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il
vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle
deliberazioni del presidente e del consiglio
direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione della Federazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili, nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
1.
Il
consiglio direttivo redige il bilancio annuale della
Federazione, sia preventivo che consuntivo, da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria della Federazione.
2.
Il bilancio
deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria
che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti
gli associati copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il
I gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti
dalle quote associative, determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici
e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni,
dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dalla Federazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea, nella sessione
ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti
tra la Federazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza di un
collegio arbitrale costituito secondo il regolamento
arbitrale approvato dall’assemblea generale.
Articolo 25 - Scioglimento
1.
Lo
scioglimento della Federazione è deliberato
dall'assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la
presenza di almeno 3/4 degli associati aventi
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima
che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento della Federazione deve
essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto
di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2.
L'assemblea, all'atto di scioglimento della
Federazione, delibererà, sentito l’organismo di
controllo definito dalla legge, in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio della Federazione.
3.
La
destinazione del patrimonio residuo potrà essere a
favore di altra Federazione o associazione che
persegua finalità simili, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le norme del Codice Civile e le
altre norme di legge, in quanto applicabili.